Statuto
Approvato dal Comitato dei Delegati e Consiglio Direttivo nella riunione del 14 dicembre 2007.
Art. 1 – Il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (che in seguito verrà siglato CIFI) costituito nell’anno 1899, ha sede legale in Roma attualmente in Via Giolitti n. 48, non ha carattere politico, non ha fini di lucro e limiti di durata ed è regolato dal presente Statuto, applicabile secondo apposito Regolamento approvato all’Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria.
Art. 2 – Il CIFI ha per scopi:
a) riunire in un unico Sodalizio gli ingegneri italiani e quanti si occupano di tecnica ferroviaria e di trasporti terrestri;
b) promuovere l’esame e lo studio delle questioni scientifiche, tecniche, economiche e legislative in materia di ferrovie, metropolitane, tramvie ed altri modi di trasporto terrestre;
c) intervenire per la migliore soluzione di tali questioni sia presso l’opinione pubblica, sia presso i poteri esecutivo e legislativo dello Stato, sia presso le Università, Amministrazioni pubbliche ed Enti privati anche internazionali;
d) valorizzare la funzione degli ingegneri ferroviari e degli esperti dei trasporti e contribuire alla loro elevazione culturale;
e) concorrere al miglioramento della cultura tecnica ed all’addestramento e perfezionamento professionali degli addetti alle industrie ed alle Società esercenti i trasporti terrestri, per aumentarne il rendimento e migliorarne la produzione;
f) stabilire, sviluppare e mantenere relazioni permanenti di colleganza fra i Soci, coinvolgendo i diversi raggruppamenti di ingegneri ferroviari italiani e di esperti dei
trasporti in genere; coordinarne l’azione e promuovere la conciliazione dei rispettivi interessi; rendere sempre più completi e saldi i legami di colleganza e solidarietà fra le loro diverse professionalità; rappresentare gli ingegneri stessi e gli esperti dei trasporti sia nei rapporti con i diversi raggruppamenti degli altri tecnici, sia nelle relazioni con gli ingegneri ed esperti di altri paesi e loro organizzazioni;
g) studiare, coordinare e sostenere gli interessi generali degli ingegneri ferroviari e degli esperti dei trasporti terrestri, sia collettivi, sia delle singole categorie, per contribuire al riconoscimento della loro attività professionale.
Art. 3 – Per realizzare gli scopi di cui al precedente Art. 2 il CIFI provvede direttamente o a mezzo di apposite commissioni. In particolare cura la pubblicazione di studi, memorie, riviste, manuali, nonché l’organizzazione di visite, conferenze, borse di studio, concorsi, congressi, ecc. Il CIFI provvede al proprio finanziamento mediante:
– quote associative;
– proventi ottenuti con la vendita di pubblicazioni, prodotti promozionali ed altre azioni tese al conseguimento degli scopi sociali come convegni, esposizioni e mostre e ricerche di carattere tecnico nel settore dei trasporti;
– proventi della gestione del patrimonio del sodalizio e dei fondi destinati a specifiche attività;
– contributi da parte di enti pubblici e privati anche in ambito europeo, eredità, legati, donazioni.
In relazione all’Art. precedente (comma g), il CIFI promuoverà attività tese al riconoscimento e certificazione delle professionalità richieste nel campo dei trasporti terrestri secondo le normative europee ed a tale scopo costituirà strutture organizzative, che saranno definite da apposito regolamento.
Art. 4 – I Soci si distinguono in ordinari, collettivi, aggregati, juniores e benemeriti.
Art. 5 – Possono essere nominati Soci ordinari i cittadini italiani laureati in Ingegneria, residenti sia in Italia che all’estero, che:
1) facciano od abbiano fatto parte di Amministrazioni statali o locali, di Aziende ferroviarie o di altri trasporti terrestri, di Enti pubblici o privati, di Ditte ed Imprese industriali, commerciali e di progettazione esplicanti attività nel settore dei trasporti terrestri;
2) si interessino, per l’esercizio della loro professione o per le cariche che occupano o che abbiano occupato, di materie inerenti alla costruzione, all’esercizio, allo studio o ad attività didattiche e di ricerca nell’ambito delle ferrovie o degli altri modi di trasporto terrestre.
Art. 6 – Possono entrare a far parte del CIFI in qualità di Soci collettivi le Università, gli Enti pubblici o privati e le Società o Ditte che abbiano attività, affinità od interessi attinenti alla costruzione, all’esercizio, alla ricerca ed allo studio delle ferrovie o degli altri modi di trasporto terrestre, sia in Italia che all’Estero.
Art. 7 – Possono essere nominati Soci aggregati i laureati di altre facoltà o diplomati, esperti che operano nel settore dei trasporti ed abbiano particolare esperienza in materia di ferrovie o di altri trasporti terrestri, la cui adesione possa giovare all’attività del sodalizio.
Art. 8 – Possono essere nominati Soci juniores gli studenti di Ingegneria fino al 28° anno di età, che abbiano interesse ad inserirsi nel mondo dei trasporti terrestri o conoscerne le sue varie modalità. Al compimento del 28° anno il Socio junior che non si è dimesso diventa Socio ordinario o aggregato, se in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 9 – Possono essere nominati Soci benemeriti, quanti abbiano dato un notevole contributo, sia in Italia che all’Estero, al progresso dei trasporti terrestri oppure al potenziamento del CIFI.
Art. 10 – Per diventare Socio ordinario, collettivo, aggregato o junior occorre presentare domanda di ammissione controfirmata da almeno un Socio: sull’ammissione delibera il Segretario Generale sentito, ove ritenuto opportuno, il parere del Preside della Sezione cui appartiene l’aspirante Socio. Per i Soci aggregati delibera il Comitato di Presidenza, sentito il Preside della Sezione di appartenenza. Rimane comunque escluso l’accoglimento di domande di associazione temporanea nonché la temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa.
Art. 11 – La quota associativa dei Soci ordinari, collettivi, aggregati e juniores, è stabilita di anno in anno dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Comitato di Presidenza. La prima quota associativa è valida per l’anno in corso ed essa, sarà intesa rinnovata di anno in anno se non perverrà al CIFI formale lettera di dimissioni presentata dal Socio stesso entro il 30 Settembre e cioè tre mesi prima della scadenza dell’ultima quota contributiva annuale. La quota associativa per i Soci juniores è ridotta in base a quanto stabilito dall’Assemblea dei Delegati. I Soci saranno tenuti a versare la quota associativa direttamente o tramite posta o banca alla sede del CIFI in Roma o presso le sedi periferiche entro il 31 Dicembre di ogni anno, prima della scadenza dell’ultima quota contributiva annuale.
Art. 12 – Ai Soci non in regola con i pagamenti, trascorso il 31 Marzo dell’anno successivo al termine stabilito dall’art. 11, viene sospeso l’invio delle pubblicazioni sociali, sino a regolarizzazione del debito, senza che vengano in alcun modo meno le obbligazioni tutte contratte dal Socio col suo atto di adesione al CIFI. I Soci in arretrato con le quote potranno essere cancellati dall’albo sociale con deliberazione del Segretario Generale, restando con ciò integra e riservata ogni azione da parte del Presidente per via amichevole od eventualmente giudiziaria verso i Soci insolventi. L’espulsione dei Soci per indegnità morale non potrà avere effetto che su proposta del Comitato di Presidenza approvata dall’Assemblea dei Delegati.
Art. 13 – La nomina a Soci benemeriti è onorifica ed esime dal versamento della quota associativa.
Art. 14 – Tutti i Soci hanno diritto a: a) partecipare alle nomine dei Delegati; b) ricevere una copia delle pubblicazioni del CIFI secondo quanto è stabilito dal Regolamento; c) intervenire con diritto di voto alle Assemblee, cui cap. VI ed alle attività sociali; d) frequentare i locali sociali ed usufruire della Biblioteca Sociale secondo le norme stabilite dal Regolamento. I Soci collettivi devono dichiarare da chi intendono farsi rappresentare. Nelle votazioni essi dispongono di due voti.
Art. 15 – Il CIFI è retto e amministrato per gradi successivi da un’Assemblea dei Delegati e da un Comitato di Presidenza, che fa parte dell’Assemblea dei Delegati. I membri di tali organi sono eletti tra i Soci Ordinari o Benemeriti per un periodo di 4 anni e non è ammessa l’elezione consecutiva per oltre due mandati e la compatibilità con tutte le altre cariche del Collegio.
Art. 16 – L’Assemblea dei Delegati deve essere costituita non più tardi del 31 dicembre dell’anno in cui scade il quadriennio di nomina dell’Assemblea precedente ed entra in carica il 1° gennaio successivo.
Art. 17 – L’attività periferica si svolge nelle Sezioni stabilite dal Regolamento (art. 7). In ogni Sezione i Soci potranno essere suddivisi nei seguenti gruppi con criteri di omogeneità per attività professionale: – Soci con esperienze professionali in aziende di trasporto nazionale; – Soci con esperienze professionali in aziende di trasporto locale; – Soci appartenenti alle industrie ed Università, Amministrazioni o Enti pubblici, nazionali e locali. Ogni Sezione ha diritto ad essere rappresentata nell’Assemblea dei Delegati da un numero di Delegati pari al totale degli iscritti alla Sezione diviso per cinquanta con arrotondamento a cinquanta delle unità residue se superiori a venti. Se le unità della Sezione sono inferiori a 50 e superiori a 10 la Sezione ha diritto ad un solo Delegato. L’elezione dei Delegati avviene a scrutinio segreto di norma tramite schede inviate al domicilio di ogni socio a cura del Segretario Generale del CIFI. Nelle schede per l’elezione dei Delegati non potrà essere espresso un numero di preferenze superiore a quello stabilito per la Sezione con i criteri di cui al punto precedente. Al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto potrà essere adottata una procedura per via telematica a condizione che sia garantita la segretezza del voto. Le nomine si fanno a semplice maggioranza.
Art. 18 – L’Assemblea dei Delegati fissa anno per anno le direttive dello sviluppo delle attività sociali e ad ogni suo rinnovo elegge i componenti del Comitato di Presidenza. Entro il mese di aprile di ciascun anno l’Assemblea dei Delegati deve essere convocata per la discussione ed approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, ivi comprese le nomine relative alle eventuali vacanze nel Comitato di Presidenza. La convocazione può avvenire tramite posta, fax e posta elettronica. I Delegati possono, sia collettivamente che singolarmente, in quanto lo credano necessario, convocare i soci della propria Sezione per sentirne l’avviso sulle questioni da trattare in seno all’Assemblea dei Delegati. Essi possono pure presentare di propria iniziativa proposte da discutere in seno all’Assemblea dei Delegati purché le abbiano notificate in precedenza al Presidente. La loro attività è subordinata a quanto stabilito per l’organizzazione periferica di cui al Cap. V.
Art. 19 – Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, dal Segretario Generale e dall’Amministratore; alla loro nomina si provvederà con la normativa del successivo articolo. Per la trattazione di particolari argomenti esso può temporaneamente, di volta in volta, invitare altri membri di particolare competenza. Qualora un vicepresidente non possa, per inderogabili impegni, intervenire ad una delle riunioni del Comitato di Presidenza, potrà farsi sostituire da un Socio, facente parte dell’Assemblea dei Delegati, da lui designato. Non sono ammesse più di due sostituzioni nell’anno.
Art. 20 – Ogni quattro anni il Comitato di Presidenza e i Revisori dei Conti sono eletti a semplice maggioranza dall’Assemblea dei Delegati nella prima riunione successiva ad ogni rinnovo, pure esso quadriennale. La votazione è valida in prima convocazione solo se i Delegati votanti rappresentino almeno 2/3 dei soci iscritti. In seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti. Le nomine avvengono per votazione a scrutinio segreto. Nella scheda per la votazione saranno designati da ciascun Delegato: il Presidente, il Vice Presidente della propria Area, il Segretario Generale, l’Amministratore e i tre Revisori dei Conti. Per la nomina dei tre Vice Presidenti si terrà quindi conto della suddivisione delle Sezioni in aree territoriali: Nord- Centro-Sud, affinché ciascun’Area sia rappresentata nell’ambito del Comitato di Presidenza.
Art. 21 – Il Comitato di Presidenza concreta annualmente il programma finanziario e quello delle attività sociali più idonei al raggiungimento degli scopi del CIFI ai sensi dell’Art. 2, rispettando ed assecondando le direttive stabilite nelle riunioni dell’Assemblea dei Delegati ed eventualmente dell’Assemblea dei Soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali costituitisi durante la vita del Collegio non possono essere distribuiti ai soci, ma devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità sociali. Il Comitato di Presidenza deve ad ogni modo sottoporre preventivamente all’Assemblea dei Delegati i provvedimenti che, a suo giudizio, rivestano particolare importanza. Dalla suddetta procedura il Comitato di Presidenza può derogare solo in casi di comprovata urgenza e salvo a provocare successivamente, e quanto prima possibile l’approvazione dell’Assemblea dei Delegati.
Art. 22 – Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei componenti tutti i provvedimenti di carattere organizzativo ed amministrativo necessari ad effettuare quanto decretato dall’Assemblea dei Delegati ed approva le spese relative. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Prende ed attua anche le iniziative che si rendano eventualmente necessarie all’espletamento di detto programma.
Art. 23 – Il Presidente rappresenta il CIFI di fronte ai terzi e sta per Esso in giudizio, provvede all’osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali, convoca e presiede le riunioni del Comitato di Presidenza, dell’Assemblea dei Delegati ed indice le riunioni dell’Assemblea Generale dei soci; manda ad effetto i deliberati del Comitato di Presidenza provvedendo, col concorso del Segretario Generale e dell’Amministratore, a quanto è necessario affinché essi abbiano attuazione; dispone per le spese di gestione, di rappresentanza e straordinarie nei limiti rispettivamente stabiliti dal Comitato di Presidenza; sorveglia l’amministrazione generale del CIFI ed emette con propria firma gli ordini di pagamento e di introito. In caso di assenza o di impedimento il Presidente potrà delegare la firma degli Ordini di pagamento e di introito al Segretario Generale o all’Amministratore con firma disgiunta. Tali procedure potranno essere variate per le esigenze di automazione della contabilità, in base alle decisioni del Comitato di Presidenza. I vicepresidenti rappresentano i Soci della propria Area ed operano nel loro interesse, d’accordo con il Presidente ed i Presidi di detta Area: possono avere specifiche deleghe da parte del Presidente o sostituirlo in caso di sua assenza.
Art. 24 – Il Segretario Generale assiste il Presidente in tutta la gestione sociale, compila i verbali delle sedute del Comitato di Presidenza, dell’Assemblea dei Delegati, governa l’andamento dell’Ufficio di Segreteria e sovrintende al personale ed al funzionamento delle normali attività del Collegio, seguendo con particolare cura la regolarità delle iscrizioni dei Soci.
Art. 25 – L’Amministratore assiste il Presidente in tutta la gestione amministrativa del CIFI; presiede alla compilazione di documenti contabili, cartacei e/o informatici attinenti tutta l’attività del CIFI; compila i bilanci; provvede a fornire ai Revisori dei Conti tutti gli elementi necessari all’esercizio dei loro compiti di controllo.
Art. 26 – I Revisori dei Conti esercitano il controllo sulla gestione contabile dell’Amministrazione tutte le volte che lo ritengano opportuno od anche su richiesta della Presidenza, nonché in ogni caso previsto dal Regolamento, riferendo di volta in volta per iscritto al Presidente.
Art. 27 – Il Presidente convoca l’Assemblea dei Delegati con almeno 15 giorni di preavviso; il termine può essere ridotto a sei giorni in caso di urgenza. È ammessa la delega di voto a Delegati o Soci della stessa Sezione. I membri del Comitato di Presidenza hanno diritto soltanto al proprio voto. Le adunanze dell’Assemblea dei Delegati sono presiedute dal Presidente del CIFI o da chi lo sostituisca ed esse non sono valide in prima convocazione se i Delegati presenti non rappresentino almeno i 2/3 dei Soci iscritti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Ciascun Delegato dispone, oltre al proprio, di tanti voti quanti sono i Soci che rappresenta con un massimo di 50.
Art. 28 – I membri del Comitato di Presidenza e dell’Assemblea dei Delegati godono del rimborso per le spese sostenute durante lo svolgimento delle rispettive cariche.
Art. 29 – I Delegati decadono dalla propria carica anche prima della scadenza del quadriennio di nomina:
1) se perdono la qualifica di Socio del CIFI;
2) se per trasferimento o dimissioni cessano di far parte della Sezione, di cui sono stati nominati rappresentanti;
3) se, senza giustificazione, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive od a più della metà delle riunioni dell’anno. IV
Art. 30 – Le pubblicazioni periodiche, edite dal CIFI, sono due e si distinguono per connotazione diversa, culturale e formativa:
– Ingegneria Ferroviaria (rivista mensile di tecnica ed economia dei trasporti, organo ufficiale del Collegio).
– La Tecnica Professionale (mensile di istruzione professionale).
La direzione di ciascuna delle pubblicazioni periodiche è affidata a Soci ordinari di riconosciute qualità tecniche i quali, per la loro esperienza organizzativa, diano sicuro affidamento per conferire un alto grado di efficienza a queste importanti attività editoriali del Collegio. Ciascun Direttore deve essere coadiuvato da un Vice- Direttore ed è assistito da un Comitato di Redazione. Nel Comitato di Redazione dovranno essere rappresentati tutti i gruppi professionali dei Soci. Il Comitato è convocato dal Direttore almeno una volta al mese. Il Direttore è responsabile della gestione del Personale del Collegio di cui dispone per il normale andamento del suo ufficio. Per le due Riviste è prevista la consulenza di specialisti ai quali il Direttore, quando occorre, potrà rivolgersi per pareri tecnici. Le pubblicazioni non periodiche consistono in veri e propri testi di argomento tecnico ferroviario, raccolti in volumi singoli o facenti parte di collane. Per le pubblicazioni non periodiche è prevista un’apposita struttura con la nomina di un Direttore competente in attività editoriali e di quattro Soci esperti nei diversi principali settori su cui si articola la ferrovia.
Art. 31 – I Direttori, i Vice-Direttori, il Comitato di Redazione delle Riviste, il Direttore delle pubblicazioni non periodiche sono nominati dal Comitato di Presidenza; di norma, decadono con questo, salvo riconferma deliberata dal nuovo Comitato di Presidenza. Per il Segretario Generale, l’Amministratore, i Direttori e Vice-Direttori delle riviste e per i membri dei Comitati di Redazione viene stabilito un compenso da parte del Comitato di Presidenza. I Direttori possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, alle sedute del Comitato di Presidenza senza diritto di voto; le loro cariche sono incompatibili con tutte le altre cariche del Collegio.
Art. 32 – Per sviluppare l’attività necessaria per il raggiungimento degli scopi prefissi il CIFI si avvale, oltre che dell’organizzazione centrale, di cui al precedente Capitolo, anche di organizzazioni periferiche. A tal fine i Soci sono riuniti in Sezioni che hanno sede nelle città indicate dal Regolamento. Ogni Sezione è costituibile con almeno 10 associati. Il Segretario Generale assegna i Soci alle singole Sezioni in base alla residenza denunciata. Il Socio può però optare per altra Sezione secondo le norme stabilite dal Regolamento. Dopo tale prima assegnazione il Socio può fare di volta in volta motivata richiesta di cambiamento di Sezione e su tale richiesta deciderà il Segretario Generale. Il Socio temporaneamente residente all’Estero per motivi professionali deve indicare la Sezione alla quale desidera essere aggregato.
Art. 33 – Per il funzionamento di ciascuna Sezione, i Delegati costituiranno un Comitato Sezionale alla cui Presidenza eleggeranno, a semplice maggioranza, uno di loro che assumerà la funzione di Preside di Sezione; inoltre, eleggeranno due Soci con le funzioni di Tesoriere e Segretario. Nel caso venga eletto nella sezione un solo Delegato, questi assumerà le funzioni di Preside avvalendosi, per lo sviluppo delle attività della Sezione, della collaborazione di Soci disponibili per le altre funzioni sovraindicate.
Art. 34 – Il Preside di Sezione, secondo le proposte del Comitato Sezionale e in coerenza con gli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei Delegati, deve provvedere a sviluppare tutte le attività sezionali culturali del Collegio, agevolare e promuovere il regolare svolgimento del mandato dei Delegati della Sezione, esaminare i problemi della Sezione da sottoporre all’Assemblea dei Delegati, predisporre l’intervento del Collegio nei riguardi dei Soci quando ciò sia necessario o richiesto dagli interessati, svolgere opera promozionale per un selezionato incremento dei Soci della Sezione. Le modalità di svolgimento di queste attività sono definite dal Regolamento. Il Comitato di Presidenza assegna alle Sezioni, che ne facciano richiesta, fondi per le attività di gestione. Il Preside di Sezione, inoltre, potrà, con l’approvazione del Comitato di Presidenza, stabilire una quota annuale suppletiva da esigere localmente dai Soci della Sezione per il funzionamento della medesima.
Art. 35 – La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci ha luogo ogni qualvolta si tratti di deliberare su argomenti che, per la loro importanza, richiedano un parere espresso di tutti i Soci e sui quali, per la loro complessità, non si possano prendere decisioni senza ampia e dettagliata discussione. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno che deve essere comunicato a tutti i Soci, anche tramite la rivista “Ingegneria Ferroviaria”, almeno 30 giorni prima della data di convocazione.
Art. 36 – Le convocazioni dell’Assemblea Generale dei Soci sono stabilite dal Comitato di Presidenza di propria iniziativa o su domanda scritta, firmata dalla maggioranza dell’Assemblea dei Delegati o da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti. Sono ammesse le deleghe tra Soci appartenenti alla stessa Sezione purché in numero non superiore a due per Socio. Le Assemblee Generali dei Soci non sono valide in prima convocazione se il numero dei partecipanti, comprese le deleghe, non è superiore alla metà degli iscritti.
Art. 37 – L’Assemblea Generale dei Soci nomina di volta in volta il proprio Presidente e il proprio Segretario.
Art. 38 – Con deliberazione del Comitato di Presidenza potranno essere convocati i Soci in Congresso o in Convegno per discutere di questioni scientifiche, tecniche, economiche e legislative nel campo ferroviario e dei trasporti in genere, nonché di eventuali questioni professionali delle categorie.
Art. 39 – Per ciascuna manifestazione il Comitato di Presidenza nominerà un Comitato Organizzatore che, in base alle direttive ricevute dal Comitato di Presidenza stesso, fisserà in forma concreta le norme di partecipazione, gli argomenti da trattare, la sede e quanto occorre per disciplinare, promuovere e coordinare la partecipazione dei Soci e di quanti, anche non Soci, convenga invitare o chiedano di partecipare.
Art. 40 – Alle spese dei Convegni devono provvedere gli intervenuti con quote individuali, salvo eventuali concorsi di Enti estranei; il CIFI interviene nella misura consentitagli dalle disponibilità ed entro i limiti della somma impostata di volta in volta nel proprio bilancio.
Art. 41 – Gli Atti dei Convegni potranno essere pubblicati dalla Presidenza del CIFI alla quale spetta di curare l’esecuzione dei voti formulati nei Convegni stessi.
Art. 42 – Su iniziativa dell’Assemblea dei Delegati il Comitato di Presidenza dovrà avvalersi della votazione per referendum fra i Soci per tutte le deliberazioni che, per la loro importanza, consiglino tale forma di votazione e che per la loro natura consentano di essere formulate in quesiti semplici atti ad una simile votazione, sempre limitata al voto affermativo o negativo del Socio, esclusa ogni subordinata riserva o modifica; tali comunicazioni si potranno effettuare tramite la rivista “Ingegneria Ferroviaria”. L’Assemblea Generale dei Soci potrà, su richiesta di almeno cento Soci personalmente presenti, deliberare la sospensione su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno deferendolo invece a votazione per referendum.
VIII – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Art. 43 – Le proposte di modificazioni e aggiunte allo Statuto devono essere formulate dal Comitato di Presidenza e approvate dall’Assemblea dei Delegati. Tali proposte devono essere comunicate a tutti i Soci tramite la rivista “Ingegneria Ferroviaria”. Esse saranno adottate dall’Assemblea dei Delegati, appositamente convocato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data della precedente riunione, solo se otterranno in prima convocazione l’approvazione definitiva di almeno 2/3 dei Delegati che rappresentino più della metà dei Soci; per la seconda convocazione vale quanto stabilito all’art. 20.
IX – SCIOGLIMENTO DEL CIFI
Art. 44 – L’Assemblea dei Delegati delibererà l’effettivo scioglimento del CIFI solo dopo che in tal senso si saranno pronunciati 3/4 dei Soci appositamente consultati per referendum. All’atto dello scioglimento l’Assemblea dei Delegati eleggerà la Commissione liquidatrice del CIFI e dei suoi beni. Essa sarà composta di tre membri, selezionati fra i Soci. In caso di scioglimento del Collegio, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe o di utilità sociale.
X – DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 45 – Alle disposizioni integrative per l’applicazione del presente Statuto provvede il Regolamento approvato dall’Assemblea dei Delegati cui compete anche l’approvazione delle successive modifiche del Regolamento stesso.
Art. 46 – In segno di particolare deferenza verso il fondatore del CIFI Ing. Pietro MALLEGORI e verso l’Ing. Manlio PERILLI che ha operato al CIFI in diversi incarichi dal 1948 al 1997, la Biblioteca Sociale è intitolata: “Biblioteca MALLEGORI – PERILLI”.