Statuto

Approvato dal Comitato dei Delegati e Consiglio Direttivo nella riunione del 21 novembre 2022.
Art. 1 – Il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (in seguito CIFI) costituito nell’anno 1899, ha sede legale in Roma Via Giolitti n. 46, non ha carattere politico, non ha fini di lucro né limiti di durata ed è regolato dal presente Statuto.
 
Art. 2 – Il CIFI ha per scopi:
a) riunire in associazione gli ingegneri italiani e quanti si occupano di tecnica ferroviaria e dei trasporti;
b) promuovere l’esame e lo studio delle questioni scientifiche, tecniche, economiche e legislative in materia di ferrovie e di trasporti;
c) contribuire all’individuazione di soluzioni migliorative nel settore ferroviario e dei trasporti presso l’opinione pubblica, i poteri esecutivi e legislativi dello Stato, presso le Università, le Amministrazioni Pubbliche ed Enti privati anche Internazionali;
d) valorizzare la funzione:
– degli ingegneri ferroviari
– degli addetti alle industrie ed alle Società operanti nel e per il settore ferroviario e dei trasporti
– degli esperti dei trasporti
contribuendo all’ampliamento delle loro conoscenze e competenze mediante pubblicazioni e corsi di formazione;
e) stabilire, sviluppare e mantenere le relazioni tra i Soci, rendendo più completi e saldi i legami di colleganza e solidarietà tra le loro diverse professionalità;
f) rappresentare gli ingegneri ferroviari e gli esperti dei trasporti nei rapporti con altri raggruppamenti tecnici e nelle relazioni con gli ingegneri ed esperti di altri paesi e le loro organizzazioni;
g) studiare e sostenere gli interessi generali degli ingegneri ferroviari e degli esperti dei trasporti per contribuire al riconoscimento della loro attività professionale.
 
Art. 3 – Per conseguire gli scopi di cui al precedente articolo, il CIFI può provvedere direttamente o anche con la partecipazione o la costituzione di società di capitali, in particolare curando la pubblicazione di studi, memorie, riviste, manuali, nonché l’organizzazione di visite, conferenze, convegni, seminari, borse di studio, corsi di formazione, concorsi, ecc.
Il CIFI provvede al proprio finanziamento mediante:
– quote associative;
– proventi ottenuti con la vendita di pubblicazioni, prodotti promozionali e altre azioni tese al conseguimento degli scopi sociali come convegni, esposizioni, mostre e ricerche di carattere tecnico nel settore dei trasporti;
– proventi della gestione del patrimonio del sodalizio, degli utili derivanti dalle società controllate e dei fondi destinati a specifiche attività;
– contributi da parte di enti pubblici e privati anche in ambito europeo, eredità, legati, donazioni.
Il CIFI promuove le attività tese al riconoscimento e alla certificazione delle professionalità richieste nel settore dei trasporti secondo le normative europee e a tale scopo costituirà strutture organizzative, che saranno definite dal Comitato di Presidenza.
Art. 4 – I Soci si distinguono in ordinari, collettivi, aggregati, juniores e benemeriti.
 
Art. 5 – Possono iscriversi come Soci ordinari i cittadini italiani con laurea in Ingegneria, triennale o magistrale, anche conseguita all’estero purché riconosciuta dalla UE, residenti sia in Italia che all’estero.
 
Art. 6 – Possono iscriversi come Soci collettivi le Università, gli Enti pubblici o privati e le Imprese che abbiano attività o interessi attinenti alla costruzione, all’esercizio, alla ricerca e allo studio delle ferrovie o dei trasporti, sia in Italia che all’Estero.
 
Art. 7 – Possono iscriversi come Soci aggregati i laureati di altre facoltà, diplomati o esperti che operano nel settore dei trasporti e abbiano particolare esperienza in materia di ferrovie, la cui adesione possa giovare all’attività dell’associazione.
 
Art. 8 – Possono iscriversi come Soci juniores gli studenti di Ingegneria fino al 28° anno di età, che abbiano interesse a inserirsi nel mondo dei trasporti ferroviari o conoscerne le sue modalità. Al compimento del 28° anno il Socio junior che non si è dimesso diventa Socio ordinario o aggregato, se in possesso dei requisiti richiesti.
 
Art. 9 – Possono essere nominati Soci benemeriti quanti abbiano dato un notevole contributo, sia in Italia che all’estero, al progresso dei trasporti ferroviari o al potenziamento del CIFI. Le nomine di Soci benemeriti sono discusse su proposta del Comitato di Presidenza e sono deliberate a maggioranza dall’Assemblea dei Delegati.
 
Art. 10 – Per l’iscrizione l’aspirante Socio deve presentare domanda al CIFI controfirmata da uno o più Soci.
Per i Soci ordinari, collettivi e juniores la domanda viene valutata, previo parere del Preside della Sezione nel territorio di residenza dell’interessato, dal Segretario Generale che delibera in merito all’ammissione.
Per i Soci aggregati delibera il Comitato di Presidenza.
Rimane escluso l’accoglimento di domande di associazione temporanea nonché la temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa.
 
Art. 11 – La quota associativa dei Soci ordinari, collettivi, aggregati e juniores è stabilita annualmente dal Comitato di Presidenza.
La prima quota associativa è valida per l’anno in corso e va versata annualmente se non perverrà al CIFI lettera di dimissioni presentata dal Socio entro il 30 settembre e cioè tre mesi prima della scadenza della quota contributiva annuale.
I Soci sono tenuti a versare la quota associativa tramite bonifico bancario o direttamente, presso la sede del CIFI in Roma o presso la propria sede territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 12 – Ai Soci non in regola con i versamenti al 31 marzo dell’anno successivo, viene inviata richiesta di regolarizzazione della quota.
I Soci che non provvedono nei successivi 30 giorni sono cancellati dall’albo sociale con deliberazione del Segretario Generale, restando possibile ogni azione da parte del Presidente verso i Soci insolventi.
L’espulsione dei Soci per motivi etici viene proposta dal Comitato di Presidenza e approvata dall’Assemblea dei Delegati.
 
Art. 13 – La nomina a Soci benemeriti è onorifica ed esime dal versamento della quota associativa.
 
Art. 14 – Tutti i Soci hanno diritto a:
a) partecipare alle nomine dei Delegati;
b) ricevere gratuitamente una copia delle pubblicazioni periodiche del CIFI;
c) intervenire con diritto di voto alla Assemblea Generale dei Soci;
d) frequentare i locali sociali e usufruire gratuitamente della Biblioteca sociale “Mallegori – Perilli”, così intitolata in ricordo dell’Ing. Pietro Mallegori, fondatore del CIFI, e dell’Ing. Manlio Perilli, che ha ricoperto incarichi di prestigio nel CIFI dal 1948 al 1997;
e) accedere agli atti, verbali, delibere dell’Assemblea dei Delegati e del Comitato di Presidenza.
I Soci collettivi devono dichiarare da chi intendono farsi rappresentare e nelle votazioni dispongono di due voti.
Art. 15 – Il CIFI è gestito e amministrato da un’Assemblea dei Delegati e da un Comitato di Presidenza, che fa parte dell’Assemblea dei Delegati. I componenti di tali organi sono eletti tra i Soci ordinari e benemeriti per un periodo di 4 anni e non è ammessa l’elezione consecutiva allo stesso incarico per oltre due mandati.
 
Art. 16 – L’Assemblea dei Delegati è costituita entro il 31 dicembre dell’anno in cui scade il quadriennio di nomina dell’Assemblea precedente ed entra in carica il 1° gennaio successivo.
 
Art. 17 – Il CIFI si avvale di una organizzazione periferica costituita da Sezioni raggruppate per Aree territoriali come segue:
AREA NORD
Sezione di Torino (Regioni Piemonte e Val d’Aosta)
Sezione di Genova (Regione Liguria)
Sezione di Milano (Regine Lombardia)
Sezione di Verona (Province Autonome di Bolzano e Trento e province di Verona e Vicenza)
Sezione di Venezia (Regione Veneto, tranne province di Verona e Vicenza)
Sezione di Trieste (Regione Friuli-Venezia Giulia)
Sezione di Bologna (Regione Emilia Romagna)
AREA CENTRO
Sezione di Firenze (Regione Toscana)
Sezione di Ancona (Regioni Marche, Umbria e Abruzzo)
Sezione di Roma (Regione Lazio)
AREA SUD
Sezione di Napoli (Regioni Campania e Molise)
Sezione di Bari (Regioni Puglia e Basilicata)
Sezione di Reggio Calabria (Regione Calabria)
Sezione di Palermo (Regione Sicilia)
Sezione di Cagliari (Regione Sardegna)
Ogni Sezione ha diritto a essere rappresentata nell’Assemblea dei Delegati da un numero di Delegati pari al totale degli iscritti alla Sezione diviso per cinquanta, con arrotondamento delle unità residue. Se le unità della Sezione sono inferiori a 50 e superiori a 10 la Sezione ha diritto ad un solo Delegato.
L’elezione dei Delegati avviene a scrutinio segreto secondo le modalità deliberate dal Comitato di Presidenza, anche attraverso una procedura per via telematica, a condizione che sia garantita la segretezza del voto.
Nelle schede per l’elezione dei Delegati può essere espresso un numero massimo di preferenze uguale a quello stabilito per la Sezione di appartenenza.
I Soci collettivi devono dichiarare da chi intendono farsi rappresentare nelle votazioni e dispongono di due voti.
I Delegati vengono eletti a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il Socio da maggior tempo iscritto al Collegio.
I risultati degli scrutini sono resi noti mediante comunicazione del Presidente, pubblicata su “Ingegneria Ferroviaria”.
Se si verificano vacanze tra i Delegati prima dello scadere del quadriennio, queste verranno colmate secondo la graduatoria dei Soci non eletti nella Sezione.
 
Art. 18 – Entro il mese di aprile di ciascun anno l’Assemblea dei Delegati viene convocata per la discussione e l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché per l’approvazione degli indirizzi per lo sviluppo delle attività sociali proposte dal Comitato di Presidenza.
L’Assemblea dei Delegati deve essere convocata, anche in forma straordinaria, per procedere alle nomine relative alle eventuali vacanze nel Comitato di Presidenza e per fornire parere per le operazioni straordinarie societarie.
Le convocazioni dell’Assemblea dei Delegati possono avvenire tramite posta ordinaria o posta elettronica.
 
Art. 19 – Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, da tre Vicepresidenti, dal Segretario Generale e dall’Amministratore.
Per la trattazione di particolari argomenti il Presidente può far partecipare persone con specifiche competenze.
I componenti del Comitato di Presidenza possono farsi sostituire da un Delegato, da loro designato. Non sono ammesse più di due sostituzioni nell’anno.
 
Art. 20 – I componenti del Comitato di Presidenza e i Revisori dei Conti sono eletti a semplice maggioranza dall’Assemblea dei Delegati nella prima riunione successiva ad ogni suo rinnovo.
La votazione è valida in prima convocazione se i Delegati votanti rappresentino i 2/3 dei Delegati. In seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
Le nomine avvengono per votazione a scrutinio segreto. Nella scheda per la votazione saranno designati da ciascun Delegato: il Presidente, il Vice Presidente della propria Area, il Segretario Generale, l’Amministratore e i tre Revisori dei Conti. Per la nomina dei tre Vice Presidenti si terrà quindi conto della suddivisione delle Sezioni nelle aree territoriali.
Il Presidente, il Segretario Generale e l’Amministratore non posso rivestire il ruolo di Delegato per la durata del loro mandato.
 
Art. 21 – Il Comitato di Presidenza elabora annualmente il programma delle attività sociali idonee al raggiungimento degli scopi del CIFI, rispettando gli indirizzi stabiliti nell’Assemblea dei Delegati ed eventualmente nell’Assemblea dei Soci.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali costituitisi durante la vita del Collegio non possono essere distribuiti ai Soci, ma vanno reimpiegati per il raggiungimento delle finalità sociali.
Il Comitato di Presidenza sottopone preventivamente all’Assemblea dei Delegati i provvedimenti che, a suo giudizio, rivestano particolare importanza.
 
Art. 22 – Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei componenti tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e amministrativo necessari ad attuare quanto stabilito dall’Assemblea dei Delegati e ne approva le relative spese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 
Art. 23 – Il Presidente è il rappresentante legale del CIFI e:
a) provvede all’osservanza delle norme del presente Statuto;
b) convoca e presiede le riunioni del Comitato di Presidenza, dell’Assemblea dei Delegati;
c) indice le riunioni dell’Assemblea Generale dei soci.
d) assicura l’attuazione delle delibere del Comitato di Presidenza avvalendosi del Segretario Generale o dell’Amministratore;
e) dispone per le spese di gestione, di rappresentanza e straordinarie nei limiti rispettivamente stabiliti dal Comitato di Presidenza;
f) vigila sull’amministrazione generale del CIFI ed emette con propria firma gli ordini di pagamento e di introito; in caso di assenza o di impedimento il Presidente può delegare la firma degli ordini di pagamento e di introito al Segretario Generale o all’Amministratore con firma disgiunta; tali modalità possono essere variate per le esigenze di automazione della contabilità, in base alle decisioni del Comitato di Presidenza.
I Vicepresidenti rappresentano i Soci della propria Area e operano nel loro interesse d’accordo con il Presidente e i Presidi della propria Area. Possono avere specifiche deleghe da parte del Presidente o sostituirlo in caso di sua assenza.
 
Art. 24 – Il Segretario Generale assiste il Presidente in tutta la gestione sociale:
a) redige i verbali delle sedute del Comitato di Presidenza e dell’Assemblea dei Delegati;
b) cura l’attuazione dei provvedimenti indicati dal Presidente;
c) gestisce le attività dell’Ufficio di Segreteria;
d) sovrintende al personale e alle relative spese;
e) cura il funzionamento delle attività del Collegio e la regolarità dell’iscrizione dei Soci.
 
Art. 25 – L’Amministratore assiste il Presidente in tutta la gestione amministrativa:
a) presiede alla compilazione di documenti contabili, cartacei o informatici attinenti l’attività del CIFI;
b) compila il bilancio preventivo e consuntivo della gestione, fornendo ai Revisori dei Conti gli elementi necessari all’esercizio del controllo;
c) gestisce i conti correnti postali e bancari del CIFI e cura gli eventuali investimenti;
d) dispone i mandati di pagamento e di riscossione, in base ai documenti e alle indicazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Direttori delle pubblicazioni periodiche (ciascuno per la parte di sua competenza).
 
Art. 26 – I Revisori dei Conti esercitano il controllo sulla gestione contabile quando lo ritengono opportuno o su richiesta del Presidente, riferendo di volta in volta per iscritto al Presidente.
 
Art. 27 – Il Presidente convoca l’Assemblea dei Delegati con almeno 15 giorni di preavviso. È ammessa la delega di voto a Delegati o Soci della stessa Sezione. I membri del Comitato di Presidenza hanno diritto soltanto al proprio voto.
Le riunioni dell’Assemblea dei Delegati sono presiedute dal Presidente del CIFI, o da suo sostituto, e sono valide in prima convocazione se i Delegati presenti rappresentano almeno i 2/3 dei Soci iscritti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Ciascun Delegato dispone, oltre al proprio, di tanti voti quanti sono i Soci che rappresenta.
 
Art. 28 – I membri del Comitato di Presidenza e dell’Assemblea dei Delegati godono del rimborso per le spese sostenute durante lo svolgimento delle rispettive cariche.
 
Art. 29 – Decadono dalla propria carica, anche prima della scadenza del quadriennio di nomina:
a) tutti coloro che rivestono qualsiasi carica nel Collegio se perdono la qualifica di Socio del CIFI;
b) i Delegati che cessino di far parte della Sezione, di cui sono stati nominati rappresentanti;
c) i Delegati che non intervengono alle riunioni dell’Assemblea dei Delegati per tre volte consecutive.
Art. 30 – Le pubblicazioni periodiche edite dal CIFI sono due Riviste che si distinguono per connotazione diversa, culturale e formativa:
– Ingegneria Ferroviaria (rivista mensile di tecnica ed economia dei trasporti, organo ufficiale del Collegio);
– La Tecnica Professionale (mensile di istruzione professionale).
La direzione di ciascuna delle pubblicazioni periodiche è affidata a Soci ordinari individuati per la loro esperienza tecnica ed organizzativa in materia di trasporti, che possano dare valore aggiunto alle attività editoriali del Collegio.
Ciascun Direttore è coadiuvato da un Vice Direttore ed è assistito da un Comitato di Redazione. Il Direttore può avvalersi della consulenza di specialisti a cui rivolgersi per specifici pareri tecnici.
Il Comitato di Redazione è convocato dal Direttore indicativamente una volta al mese. Al Direttore della Rivista compete la scelta e la pubblicazione di articoli e di rubriche dei diversi argomenti, stabilendo compensi agli autori, in misura conforme ad accordi di carattere generale con il Comitato di Presidenza. Gli articoli non pubblicati vanno restituiti dai Direttori con le dovute motivazioni.
Gli Autori degli articoli hanno diritto a titolo gratuito ad un numero di copie stabilito dal Direttore.
Le pubblicazioni non periodiche consistono in testi di argomento tecnico ferroviario, raccolti in volumi singoli o in collane tematiche.
Per le pubblicazioni non periodiche è prevista la nomina di un Direttore, che cura la parte editoriale, che può avvalersi della consulenza di specialisti a cui rivolgersi per specifici pareri tecnici.
Al Direttore delle pubblicazioni non periodiche compete, d’intesa con il Segretario Generale:
– l’attività promozionale per le nuove pubblicazioni, per le ristampe e per le loro commercializzazioni;
– la compilazione annuale del piano editoriale;
– la determinazione delle tirature e dei prezzi di copertina;
– la stesura di formali accordi con gli autori per la corresponsione dei compensi o diritti d’autore;
– la compilazione del bilancio afferente alla pubblicazione di competenza.
Gli Autori delle pubblicazioni non periodiche hanno diritto a titolo gratuito ad un numero di copie stabilito dal Direttore.
 
Art. 31 – I Direttori delle Riviste e il Direttore delle Pubblicazioni non periodiche sono nominati dal Comitato di Presidenza; di norma, decadono con questo, salvo riconferma deliberata dal nuovo Comitato di Presidenza.
I Vice Direttori delle Riviste e i membri dei Comitati di Redazione sono proposti dai rispettivi Direttori e nominati dal Comitato di Presidenza.
Per il Segretario Generale, l’Amministratore, i Direttori e Vice Direttori delle riviste e per i membri dei Comitati di Redazione viene stabilito un compenso da parte del Comitato di Presidenza.
I Direttori delle Riviste e il Direttore delle pubblicazioni non periodiche possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, alle sedute del Comitato di Presidenza senza diritto di voto; le loro cariche sono incompatibili con tutte le altre cariche del Collegio.
Art. 32 – Per sviluppare l’attività sul territorio, i Soci sono riuniti in Sezioni che hanno sede nelle città indicate nel precedente art. 17. Ogni Sezione è attiva se ha almeno 10 associati.
Il Segretario Generale assegna i Soci alle singole Sezioni in base alla loro residenza. Il Socio deve comunicare suoi eventuali cambi di residenza.
Il Socio può chiedere di essere assegnato ad altra Sezione, previo parere favorevole della Sezione di appartenenza.
 
Art. 33 – Per il funzionamento di ciascuna Sezione, i Delegati costituiscono un Comitato Sezionale alla cui Presidenza eleggono, a semplice maggioranza, uno di loro che assumerà la funzione di Preside di Sezione. La funzione di Tesoriere e la funzione di Segretario possono essere attribuite dal Comitato Sezionale a Soci anche non Delegati
 
Art. 34 – Il Preside di Sezione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei Delegati, deve provvedere:
a) a sviluppare le attività culturali della Sezione;
b) proporre le iniziative al Segretario Generale;
c) indicare argomenti da discutere nell’Assemblea dei Delegati;
d) svolgere opera promozionale per un incremento dei Soci della Sezione.
Il preside redige un programma di massima delle attività della propria Sezione, definite con i Delegati, finalizzate a promuovere gli aspetti sociali del Collegio e gli aspetti di interesse locale. Ad ogni Sezione il Comitato di Presidenza assegna dei fondi per la gestione delle attività di competenza, di cui i Tesorieri dovranno tenere contabilità. A fine anno i Presidi devono inviare il rendiconto della gestione al Segretario Generale e all’Amministratore del CIFI.
Art. 35 – L’Assemblea Generale dei Soci ha luogo ogni qualvolta si tratti di deliberare su argomenti che, per la loro importanza, richiedano un parere espresso da tutti i Soci. L’Assemblea Generale può essere convocata su iniziativa del Comitato di Presidenza o su domanda formale della maggioranza dell’Assemblea dei Delegati o di almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti.
 
Art. 36 – Il Presidente convoca l’Assemblea Generale con almeno 30 giorni di preavviso con comunicazione a tutti i Soci, anche tramite la rivista “Ingegneria Ferroviaria”. È ammessa la delega di voto a Soci della stessa Sezione in numero non superiore a due per Socio.
L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione se il numero dei partecipanti, comprese le deleghe, non è superiore alla metà degli iscritti.
 
Art. 37 – L’Assemblea Generale nomina di volta in volta il proprio Presidente e il proprio Segretario.
 
Art. 38 – Il Comitato di Presidenza può convocare i Soci in Congresso per discutere di questioni scientifiche, tecniche, economiche e legislative in materia di ferrovie e di trasporti da sottoporre a Istituzioni o Amministrazioni.
Gli atti del Congresso saranno conservati dal CIFI, a disposizione dei Soci, e pubblicati sulla rivista Ingegneria Ferroviaria, eventualmente con un supplemento specifico.
 
Art. 39 – Il Comitato di Presidenza nominerà un Comitato Organizzatore per ogni Congresso indicando le direttive, che fisserà le norme di partecipazione, gli argomenti da trattare, la sede e quanto occorre per disciplinare, promuovere e coordinare la partecipazione dei Soci e di quanti, anche non Soci, convenga invitare o chiedano di partecipare.
Nella composizione del Comitato Organizzatore vanno tenuti in particolare considerazione i Soci collettivi e i docenti universitari. La designazione dei relatori va concordata con il Comitato di Presidenza.
 
Art. 40 – Il Comitato di Presidenza può partecipare alle Istituzioni o alle Amministrazioni interessate i risultati del Congresso.
Art. 41 – Su iniziativa dell’Assemblea dei Delegati, il Comitato di Presidenza deve avvalersi della votazione per referendum tra i Soci per le deliberazioni che per la loro importanza consiglino tale forma di votazione e che per loro natura possano essere formulate attraverso quesiti semplici, limitati al voto affermativo o negativo del Socio, esclusa ogni riserva o modifica subordinata.
L’Assemblea Generale dei Soci, su richiesta di almeno cento Soci, può deliberare la votazione per referendum su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.
Il Presidente convoca il referendum con almeno 30 giorni di preavviso con comunicazione a tutti i Soci, anche tramite la rivista “Ingegneria Ferroviaria”. È ammessa la delega di voto a Soci della stessa Sezione in numero non superiore a due per Socio.
Art. 42 – Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dal Comitato di Presidenza e approvate dall’Assemblea dei Delegati.
Le proposte devono essere comunicate a tutti i Soci, tramite la Rivista “Ingegneria Ferroviaria”, con indicazione della data entro cui inviare le eventuali osservazioni da parte dei Soci.
Le modifiche dello Statuto saranno adottate dall’Assemblea dei Delegati, convocata dal Presidente non prima di 2 mesi dalla data di pubblicazione sulla Rivista “Ingegneria Ferroviaria”, se otterranno l’approvazione definitiva in prima convocazione con almeno i 2/3 dei Delegati, in seconda convocazione con maggioranza dei partecipanti.
Art. 43 – L’Assemblea dei Delegati delibererà l’effettivo scioglimento del CIFI se si saranno pronunciati in tal senso almeno i 3/4 dei Soci consultati per referendum.
All’atto dello scioglimento l’Assemblea dei Delegati eleggerà la Commissione liquidatrice del CIFI e dei suoi beni. Essa sarà composta di tre membri, selezionati fra i Soci.
In caso di scioglimento del Collegio, per qualunque causa, il patrimonio va devoluto ad altri Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o di utilità sociale.
Art. 44 – Le convocazioni degli organi collegiali (Comitato di Presidenza, dell’Assemblea dei Delegati e dell’Assemblea Generale dei Soci) nonché i Congressi devono contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione, gli argomenti da trattare e devono pervenire agli interessati presso il loro domicilio dichiarato anche attraverso mezzi telematici (e-mail o altro) che ne assicurino il ricevimento.
Le riunioni degli organi collegiali (Comitato di Presidenza, dell’Assemblea dei Delegati e dell’Assemblea Generale dei Soci) nonché i Congressi si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che:
– siano presenti nello stesso luogo il presidente (o suo delegato) e il segretario della riunione, che si riterrà svolta in tale luogo;
– sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’incontro e definire i risultati delle eventuali votazioni per le relative deliberazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di poter votare sulle decisioni relative agli argomenti, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti relativi all’incontro.